IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  80/1989
 proposto dal comune di Trento, in persona  del  sindaco  pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  prof. Paolo Stella Richter e
 Franco Mosna, elettivamente domiciliato presso il secondo, in Trento,
 via  delle  Orne,  32,  contro  la  provincia  autonoma di Trento, in
 persona del presidente  pro-tempore  della  giunta,  rappresentata  e
 difesa  dall'avv.  Patrizio  Molesini  ed  elettivamente  domiciliata
 presso lo stesso, in Trento, via Calepina n. 35,  l'unita'  sanitaria
 locale  del  comprensorio  della  Valle  dell'Adige,  in  persona del
 presidente pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Lorenzo
 Stenico ed elettivamente domiciliata presso lo studio, in Trento, via
 Brigata Acqui n. 9, per l'accertamento che gli oneri  conseguenti  al
 ricovero  nelle case di riposo degli anziani c.d. nen autosufficienti
 sono di esclusiva pertinenza del servizio sanitario provinciale,  per
 l'accertamento   e  dichiarazione  che  la  somma  di  L.  23.330.606
 corrisposta dal comune di  Trento  alla  civica  casa  di  riposo  di
 Trento,  con  riferimento al ricovero della signora Adelia Bonvecchio
 costituisce un debito del servizio sanitario provinciale e  per  esso
 della   unita'   sanitaria   locale   del  comprensorio  della  Valle
 dell'Adige, per la condanna della provincia e della u.s.l.  intimate,
 in solido tra loro, al pagamento in favore del comune di Trento della
 suddetta somma, con interessi e rivalutazione;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  13  ottobre  1989 il relatore
 consigliere Giaccardi e uditi, altresi' gli avv.ti Stella  Richter  e
 Mosna  per  il  comune ricorrente, l'avv. Molesini per la provincia e
 l'avv. Steniro per la u.s.l. resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con ricorso notificato in data 8 febbraio 1989 il comune di Trento
 formulava le domande  trascritte  in  epigrafe  nei  confronti  della
 provincia  autonoma  di  Trento e della u.s.l. del comprensorio della
 Valle dell'Adige.
    Espone  il  ricorrente  che  la  giunta provinciale di Trento, con
 deliberazione in data 27  maggio  1983,  n.  5663,  contenente  prime
 direttive    alle    unita'   sanitarie   locali   per   l'attuazione
 dell'assistenza sanitaria a favore delle persone  anziane  ricoverate
 in  case  di  riposo  pubbliche,  ha  stabilito  in  via  generale il
 principio che gli oneri conseguenti al ricovero  in  case  di  riposo
 degli  anziani non autosufficienti (individuati come tali da apposita
 commissione)  gravano  sul  servizio  sanirario   provinciale.   Tale
 principio  subisce  tuttavia,  in concreto, due gravi limitazioni: in
 primo luogo, la provincia si accolla solamente una parte della  retta
 di  ricovero, relativa ai costi diretti specificamente a sostenere le
 attivita' sanitarie, con esclusione invece dei costi c.d. alberghieri
 che continuano a gravare sui bilanci familiari e su quelli degli enti
 locali, in secondo luogo, la stessa provincia ha previsto un limitato
 numero  di  posti  a  disposizione degli anziani nelle case di riposo
 escludendo a priori dalla riserva un elevato numero di ospiti, per  i
 quali  la retta di ricovero viene integralmente anticipato dal comune
 di Trento.
    Fra  questi  ultimi figurerebbe, in particolare, la signora Adelia
 Bonvecchio, riconosciuta non autosufficiente dalla commissione  mista
 unita'  sanitaria  locale di Trento - civica casa di riposo di Trento
 nella seduta del 3  agosto  1983,  per  il  cui  ricovero  il  comune
 ricorrente  ha sostenuto, dal 1ยบ gennaio 1984 al 23 gennaio 1987, una
 spesa complessiva di L. 23.330.606.
    Nell'assumere l'illegittimita' di ambedue le predette limitazioni,
 il ricorrente sostiene:
       a)  che  anche le spese c.d. alberghiere dovrebbero gravare sul
 servizio sanitario provinciale, attesane la  strumentalita'  rispetto
 all'assistenza   sanitaria,   cui  e'  precipuamente  finalizzato  il
 ricovero in casa di riposo;
       b)  che  la  previsione  di  un  limitato  numero  di  posti  a
 disposizione degli anziani non autosufficienti e' lesiva del  diritto
 soggettivo   ad  ottenere  le  prestazioni  del  servizio  sanitario,
 garantito dall'art. 32  della  Costituzione,  nonche'  dal  combinato
 disposto  degli  artt.  1,  19  e  3,  secondo  comma, della legge 23
 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del  servizio  sanitario  nazionale
 (ai  cui  principi  si  uniforma  l'art.  1 della legge provinciale 6
 dicembre 1980, n. 33, istitutiva del servizio sanitario provinciale).
    In  forza  di  tali  premesse,  il  comune  di  Trento ha dapprima
 convenuto in giudizio la  provincia  e  la  unita'  sanitaria  locale
 territorialmente  competente  dinanzi  al tribunale civile di Trento.
 Avendo il tribunale adito, con  sentenza  n.  56/1988  dichiarato  il
 difetto  di  giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria in
 ordine alla controversia com sopra proposta (ai sensi  del  combinato
 disposto  dell'art.  7  della  legge  n. 1034/1971 e dell'art. 29 del
 testo unico n. 1054/1924), il comune ha quindi riproposto le  domande
 e  le  conclusioni  di  cui  in  epigrafe  dinanzi  a  questo giudice
 amministrativo.
    Nel  giudizio  cosi'  instaurato  si  sono  costituite  ambedue le
 amministrazioni    intimate,    concludendo     concordemente     per
 l'infondatezza del ricorso e chidendone la reiezione.
    Si  osserva,  in  particolare,  da parte resistente che ambedue le
 censurate limitazioni all'erogazione dell'assistenza  sanitaria  agli
 anziani  non autosufficienti trovano fondamento e riscontro sia nella
 deliberazione della giunta provinciale 27 maggio 1983, n.  5663,  mai
 impugnata  dal  ricorrente, sia ancora nel disposto dell'art. 6 della
 legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, recante "disposizioni  per  la
 formazione   del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  provincia
 autonoma di Trento (legge finanziaria)".
    Si  contesta ancora, da parte resistente, che la retta di ricovero
 della signora Bonvecchio  sia  stata  integralmente  corrisposta  dal
 comune   ricorrente  risultando  invece  documentalmente  provato  il
 concorso della unita' sanitaria locale nella misura di circa un terzo
 dell'intero  ammontare,  corrispondente  al  costo  delle prestazioni
 sanitarie erogate.
    Si  assume,  infine,  che l'obbligazione adempiuta dal comune trae
 fondamento dal combinato disposto degli artt.  154  del  testo  unico
 legge  pubblica  sicurezza  n.  773/1931  e 91, lettera h), n. 6, del
 testo  unico  legge  comunale  e  provinciale   n.    383/1934,   con
 conseguente  infondatezza  dell'azione  di  ripetizione  proposta  in
 questa sede.
    Discussione  oralmente  alla pubblica udienza del 13 ottobre 1989,
 la causa e' stata quindi ritenuta in decisione.
                             D I R I T T O
    1.  -  Come  risulta dalla premessa esposizione in fatto il comune
 ricorrente formula nei  confronti  della  provincia  e  della  unita'
 sanitaria locale resistente due distinte, sebbene connesse, doglianze
 che vengono quindi unitariamente a ridondare nel petitum (accertativo
 dichiarativo  e  di  condanna)  di cui alle conclusioni trascritte in
 epigrafe.
    In  primo  luogo  si lamenta, da parte ricorrente, che il servizio
 sanitario provinciale di Trento non assuma  a  proprio  carico  tutti
 indistintamente  gli  oneri conseguenti al ricovero degli anziani non
 autosufficienti  nelle  case  di   riposo   pubbliche,   scorporando,
 nell'ambito  della  retta degenza, i costi diretti specificatamente a
 sostenere  l'erogazione  di  prestazioni  sanitarie  da  quelli  c.d.
 alberghieri,  e  lasciando che questi ultimi continuino a gravare sui
 bilanci familiari o su quelli degli enti locali.
    In  secondo  luogo, viene contestata la limitazione numerica degli
 anziani non autosufficienti assistibili operata  dall'amministrazione
 provinciale,  tale  da  comportare un aggravio sul comune anche delle
 spese strettamente sanitarie relative a ricoverati esclusi  a  priori
 dalla quota di riserva.
    2.  -  Un  primo  rilievo,  in  linea  di  diritto,  attiene  alla
 circostanza che ambedue  le  denunziate  limitazioni  caratterizzanti
 l'assistenza sanitaria agli anziani non autosufficienti ricoverati in
 case di riposo  traggono  il  proprio  fondamento  normativo  in  una
 disposizione  di  legge (l'art. 6, primo e secondo comma, della legge
 provinciale 15  marzo  1983,  n.  6,  recante  "disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale della provincia autonoma di Trento,
 legge  finanziaria"),  nonche'  in   una   serie   di   deliberazioni
 applicative  (prima  delle  quali la n. 5663 in data 27 maggio 1983),
 con le quali la giunta provinciale  ha  dettato  di  volta  in  volta
 direttive  alle  unita'  sanitarie  locali  ai  fini  della  concreta
 attuazione degli interventi assistenziali di cui trattasi.
    In  particolare, il menzionato art. 6 dispone, al primo comma, che
 "in attesa dell'entrata in vigore del piano sanitario provinciale, le
 unita'  sanitarie  locali assumono a proprio carico, entro i limiti e
 secondo le direttive di cui al  successivo  comma  e  sulla  base  di
 convenzioni  con  gli  enti  o  istituzioni pubbliche interessate, la
 spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore  di
 persone  anziane non autosufficienti e ricoverate in case di riposo".
    Il  successivo  secondo  comma  prevede  poi che con deliberazione
 della giunta provinciale  vengano  stabiliti,  in  base  ad  appositi
 parametri  "i  limiti riferiti al numero delle persone assistibili ed
 al costo  pro-capite,  entro  i  quali  le  unita'  sanitarie  locali
 assumono  la  spesa  inerente  alle  prestazioni  indicate  nel comma
 precedente". Con la stessa deliberazione, inoltre, vengono  impartite
 "direttive  in  ordine  alle  modalita' di erogazione delle anzidette
 prestazioni".
    E'  pacifico  tra  le  parti  in  causa che la deliberazione della
 giunta provinciale 27 maggio 1983, n.  5363,  emanata  in  attuazione
 della   citata   norma   legislativa,  abbia  concretamente  limitato
 l'intervento  finanziario  del  servizio  sanitario  provinciale  con
 riguardo  alle  sole prestazioni a carattere stricto sensu sanitario,
 sulla base di parametri  soggettivi  (numeri  degli  assistibili)  ed
 oggettivi  (costo  pro-capite)  tali  da  non  capire  interamente la
 relativa spesa. Con deliberazioni successive (peraltro  non  prodotto
 in  giudizio)  e'  rimasta  ferma  la limitazione dell'intervento con
 riguardo alle sole prestazioni a carattere sanitario e con esclusione
 di  quelle c.d. alberghiere, mentre si e' provveduto ad aggiornare di
 volta in volta i valori di base ed  i  parametri  numerici  ai  quali
 commisurare i contributi finanziari erogati alla casa di riposo.
    Non  e'  pacifico,  tuttavia,  tra  le parti se tale aggiornamento
 abbia  comportato  l'integrale  copertura   della   spesa   sanitaria
 effettiva  con  riguardo  a tutti i degenti non autosufficienti (come
 sostengono in memoria le  resistenti  amministrazioni  provinciale  e
 comprensoriale),  o  se  viceversa  permangano  a  tutt'oggi  aree di
 intervento sanitario la cui spesa non viene assunta a proprio  carico
 dalla  unita'  sanitaria  locale  territorialmente  competente  (come
 affermato  in  pubblica  udienza,  sulla  base   di   dati   numerici
 analiticamente   specificati,   da   uno  dei  difensori  del  comune
 ricorrente).
    3.  -  Quanto  sopra premesso, il collegio osserva preliminarmente
 quanto segue:
       a)  la  circostanza  che  sulla  materia oggetto del contendere
 siano  intervenuti   provvedimenti   amministrativi   (le   ricordate
 deliberazioni  della  giunta  provinciale  n. 5663/1983 e successive)
 statuenti in senso sfavorevole rispetto alla pretesa fatta valere dal
 ricorrente  e da questo non tempestivamente impugnati, non pregiudica
 l'ammissibil,ita' dell'azione di accertamento e  condanna  in  questa
 sede  proposta,  trattandosi pacificamente di controversia in materia
 di diritti soggettivi,  devoluta  alla  giurisdizione  amministrativa
 esclusiva  ai  sensi del combinato disposto degli artt. 7 della legge
 n. 1034/1971 e 29 nn. 5 e 6 del testo unico n. 1054/1924.
       b)  rilevante ai fini del decidere e', per contro, la ricordata
 disciplina legislativa di cui all'art.  6,  primo  e  secondo  comma,
 della  legge provinciale n. 6/1983. Integrando il quadro normativo di
 riferimento al quale parametrare la fondatezza dell'azione  proposta,
 la  norma  in esame e' infatti univocamente e rigidamente ostativa al
 diretto accoglimento della domanda, in  ambedue  i  capi  in  cui  la
 stessa si articola.
    E',  in  primo  luogo, la stessa legge provinciale a circoscrivere
 espressamente il contenuto dell'obbligazione  gravante  sul  servizio
 sanitario  alla  "spesa  inerente a prestazioni di natura sanitaria",
 con esplicita esclusion della spesa legata a prestazioni a  carattere
 socio-assistenziale,    ancorche'    complementari,   integrative   o
 accessorie rispetto a quelle assunte a carico delle unita'  sanitarie
 locali.  Il  riferimento,  limitativo e specificativo, ad una singola
 categoria tipologica di prestazioni erogabili a favore degli  anziani
 ricoverati,   dimostra   invero   di  per  se'  come  il  legislatore
 provinciale non abbia inteso recepire e fare  propria  la  concezione
 "pansanitaria"  dell'assistenza  agli anziani inabili su cui si fonda
 il ricorso proposto dasl comune di Trento, ma abbia viceversa  inteso
 mantenere  distinti,  anche sul piano delle competenze istituzionali,
 il profilo strettamente sanitario (sia terapeutico che riabilitativo)
 da quello socio-assistenziale.
    Egualmente   a  livello  legislativo  trova,  poi,  fondamento  la
 determinazione  delle  resistenti   amministrazioni   provinciale   e
 comprensoriale  di  non  assumere  a  proprio  carico  l'intera spesa
 sanitaria  relativa  a  tutti   gli   anziani   non   autosufficienti
 bisognevoli  di  ricovero  e  di  fatto  ricoverati nelle istituzioni
 pubbliche della provincia: e' la legge infatti, come  ricordato,  che
 facoltizza   la  giunta  provinciale  a  limitare  con  provvedimenti
 amministrativi la misura dell'intervento  finanziario  a  carico  del
 servizio  sanitario  sia sotto il profilo soggettivo (numero di posti
 letto convenzionati) sia sotto  quello  oggettivo  (spesa  pro-capite
 convenzionata).
    Al  riguardo,  non  sembra  condivisibile  l'assunto - sviluppato,
 dalla difesa ricorrente in sede di  discussione  orale  -  inteso  ad
 attribuire  al  citato  art.  6  della legge provinciale n. 6/1983 il
 valore di norma legislativa meramente formale (legge di  bilancio,  o
 di     spesa),     non     incidente    sull'esistenza    sostanziale
 dell'obbligazione, ma soltanto sulla possibilita' di  adempiervi  nel
 corso  dell'esercizio finanziario cui ha riguardo.  Nonostante la sua
 collocazione nell'abito della legge finanziaria provinciale del 1983,
 la disposizione all'esame ha infatti un'evidente valenza sostanziale,
 nonche' una portata temporalmente illimitata,  essendo  destinata  ad
 attualizzarsi  e  concretizzarsi  mediante  successive  provvedimenti
 amministrativi che,  nel  fissare  di  volta  in  volta  i  parametri
 relativi  al numero delle persone assistibili ed al costo pro-capite,
 determinano   anche   automaticamente   l'   an    e    il    quantum
 dell'obbligazione assunta a proprio carico dal servizio sanitario.
    4. - In forza delle premesse considerazioni, risulta evidente come
 le censure mosse dal comune ricorrente all'operato  delle  resistenti
 amministrazioni   provinciale   e   comprensoriale  non  possano  che
 risolversi in rilievi di illegittimita' costituzionale nei  confronti
 della   disposizione   di   legge   provinciale  che  ne  costituisce
 fondsamento: in tale senso, del resto, si e' espressa anche la difesa
 di  parte  ricorrente in sede di discussione orale, sia pure in linea
 logicamente subordinata rispetto alle  argomentazioni  e  conclusioni
 svolte in ricorso introduttivo.
    Con  separata sentenza questo tribunale ha ritenuto manifestamente
 infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,
 primo  comma,  della  legge  provinciale  15  marzo  1983,  n.  6, in
 relazione agli artt. 32, 116 e 117 della Costituzione, 4  e  8  dello
 statuto  di  autonomia  regionale, nella parte in cui la norma citata
 prevede che le unita' sanitarie  locali  assumano  a  proprio  carico
 soltanto "la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate
 a favore di persone anziane non autosufficienti e ricoverate in  case
 di  riposo",  con  esclusione  delle ulteriori componenti della retta
 degenza,  ed  in  particolare  delle  spese  per   prestazioni   c.d.
 alberghiere, respingendo il relativo c.a.p. di domanda.
    5.  - Appare per contro al collegio non manifestamente infondata e
 rilevante la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,
 secondo  comma, della legge provinciale cit., in relazione agli artt.
 3, primo comma, 32, primo  comma,  116  e  117,  primo  comma,  della
 Costituzione,  nonche'  degli  artt.  5  e 9, n. 10, dello statuto di
 autonomia regionale, nella parte in cui la norma citata demanda  alla
 giunta  provinciale  il  compito  di  stabilire,  in base ad appositi
 parametri ""i limiti riferiti al numero delle persone assistibili  ed
 al  costo  pro-capite,  entro  i  quali  le  unita'  sanitarie locali
 assumono la  spesa  inerente  alle  prestazioni  indicate  nel  comma
 precedente"  (e  cioe'  la spesa relativa a prestazioni stricto sensu
 sanitarie erogate a favore degli anziani ricoverati).
    Sulla  rilevanza  della questione, il collegio osserva come con il
 primo  capo  di  domanda  il  ricorrente  chieda,  in  via  generale,
 l'accertamento  che  gli  oneri conseguenti al ricovero nelle case di
 riposo degli anziani  c.d.  non  autosufficienti  sono  di  esclusiva
 pertinenza   del   servizio   sanitario  provinciale:  donde  l'ovvia
 conseguenza che, in presenza di  una  norma  legislativa  provinciale
 contemplante   l'assunzione   soltanto   parziale   di  detti  oneri,
 l'eventuale  accoglimento  della  domanda  non   puo'   non   passare
 attraverso  una  declaratoria  di  incostituzionalita', e conseguente
 caducazione, della norma ostativa.
    La questione, peraltro, e' rilevante anche con riguardo ai residui
 capi di domanda, con cui si chiede  accertarsi  e  dichiarsi  che  la
 somma  di  L. 23.330.606 corrisposta dal comune di Trento alla civica
 casa di riposo di Trento con riferimento al  ricovero  della  signora
 Adelia  Bonvecchio  costituisce  un  debito  del  servizio  sanitario
 provinciale e per esso della  u.s.l.  del  comprensorio  della  Valle
 dell'Adige,  con  conseguente solidale condanna delle amministrazioni
 intimate al pagamento  della  relativa  somma  a  favore  del  comune
 ricorrente, con interessi e rivalutazione monetaria.
    Nell'importo  rivendicato,  infatti, oltre ad una prevalente quota
 imputabile  a  spese  c.d.  alberghiere,   o   comunque   di   natura
 socio-assistenziale,  legittimamente  gravanti sul bilancio comunale,
 rientra sicuramente anche una quota di spesa sanitaria non  sostenuta
 direttamente  dalla  u.s.l.  per  effetto  dei  parametri  limitativi
 (numero di posti letto  e  spesa  pro-capite)  fissati  dalla  giunta
 provinciale  con  deliberazione  n.   5663/1983  ed  altre  eventuali
 successive.
    Ed  invero,  pur essendo documentalmente provato (cfr. la prodotta
 lettera del comune in  data  18  dicembre  1984)  che  la  u.s.l.  ha
 concorso  nella misura di circa un terzo al pagamento della retta per
 il ricovero delle Bonvecchio, non  v'e'  dubbio  che  su  tale  quota
 abbiano  inciso  riduttivamente  le  ricordate  limitazioni di indole
 soggettiva ed oggettiva  disposte  dalla  provincia  in  applicazione
 dell'art.  6, secondo comma, della legge provinciale n. 6/1983: donde
 la conseguenza che, anche al fine di ottenere il rimborso della quota
 anticipata  per prestazioni di carattere sanitario (costituente perte
 del petitum di ricorso) il  comune  di  Trento  deve  preliminarmente
 conseguire  la caducazione della norma legislativa su cui si fonda il
 censurato criterio di riparto.
    6.  -  La norma censurata sembra porsi, innanzitutto, in contrasto
 con l'art. 32, primo comma, della Costituzione, che assicura, secondo
 un  ormai  consolidato  orientamento della giurisprudenza ordinaria e
 costituzionale, un vero e proprio diritto soggettivo ad  ottenere  le
 prestazioni  sanitarie  di prevenzione, cura e riabilitazione erogate
 dal servizio sanitario nazionale.
    Tale  diritto  non  sembra,  da  un lato, possa essere sacrificato
 dalla previsione legislativa di limiti afferenti alle  disponibilita'
 organizzative  e finanziarie del servizio sanitario, ne', dall'altro,
 puo' ritenersi idoneamente soddisfatto da interventi  surrogatori  di
 altri  enti  (nella  specie,  il comune) non giuridicamente onerati a
 sostenere le relative prestazioni, si'  da  presentare  caratteri  di
 eventualita' ed aleatorieta'.
    Sotto  un  secondo  e connesso profilo, la norma sembra violare il
 principio di eguaglianza  di  cui  all'art.  3,  primo  comma,  della
 Costituzione  non  garantendo  ai  ricoverati  in  case  di riposo il
 medesimo livello di prestazioni sanitarie assicurato alla generalita'
 dei   cittadini,   ed   in   particolare   agli  stessi  anziani  non
 autosufficienti che  fruiscano  in  alternativa  di  altra  forma  di
 assistenza  sanitaria (domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera) senza
 incontrare  le   limitazioni   finanziarie   previste   dala   giunta
 provinciale in applicazione della norma censurata.
    Ed  infatti, sia attraverso la previsione di un limitato numero di
 posti a disposizione degli anziani  assistibili,  sia  attraverso  la
 previsione di un tetto di spesa pro-capite, la legge provinciale e le
 relative deliberazioni  attuative  sembrano  in  concreto  creare  la
 premessa  e  che  il  costo  di  determinate  prestazioni  sanitarie,
 inglobato nella retta di degenza, non venga  sostenuto  dal  servizio
 sanitario,  ma  rifluisca  impropriamente  su  gli  stessi utenti del
 servizio,  ovvero  su  enti  assistenziali:  cio'  che  determina  la
 denunziata  disparita'  di trattamento rispetto a quanti fruiscano di
 analoghe prestazioni in condizioni soggettive diverse  da  quelle  di
 ricovero in casa di riposo.
    Per  le stesse considerazioni fin qui svolte, la norma legislativa
 provinciale  sembra  porsi,  infine,  in  contrasto  con  i  principi
 fondamentali  enunciati  dagli  artt. 1, 19 e 3, secondo comma, della
 legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 (che garantiscono, da un lato,
 la  tutela  della  salute come fondamentale diritto dell'individuo e,
 dall'altro,  la  parita'  nei  livelli  delle  prestazioni  sanitarie
 garantite  a  tutti  i  cittadini  da  parte  delle  unita' sanitarie
 locali), con conseguente violazione dei limiti  posti  alla  potesta'
 legislativa  concorrente della provincia dal combinato disposto degli
 artt. 116 e 117, primo comma, della Costituzione, 5 e 9, n. 10, dello
 statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige.
    Le  questioni come sopra precisate debbono pertanto essere rimesse
 all'esame della Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio
 (nella  parte non ancora definita con separazione sentenza), ai sensi
 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.